Campagne pubblicitarie online
Richiedere una licenza
Richiedete qui la licenza per l'utilizzo di musica nelle campagne pubblicitarie online
Per la produzione di spot pubblicitari per la televisione, il cinema o Internet è necessaria una licenza della SUISA.
Ecco come procedere
Per ottenere un numero SUISA, compilate il formulario sottostante e inviatecelo. Il numero serve per l’identificazione di una produzione di supporto audiovisivo. In qualità di committente, dovete informare l’azienda competente se desiderate fare un ulteriore uso del supporto audiovisivo (per esempio per la diffusione nella pubblicità televisiva).
Campagne pubblicitarie online
Se inserite uno o più spot pubblicitari su siti web di terzi, questo è considerato una campagna pubblicitaria online. Per ogni spot pubblicitario avete bisogno del diritto di produzione (tariffa VN) e di una licenza per la messa a disposizione.
Informazioni più dettagliate possono essere trovate nel documento «Condizioni di licenza Campagne (pubblicitarie) online» di seguito.
Domande frequenti e risposte
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Sì, la produzione video deve prima essere autorizzata secondo la tariffa VN. Come parte di questo processo, riceverete un numero SUISA. Le condizioni di licenza per le campagne pubblicitarie online vengono applicate nella successiva messa a disposizione su Internet. Il numero SUISA deve essere indicato nella domanda per la messa a disposizione. Ulteriori dettagli sono disponibili al seguente link.
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Mentre il film d'immagine vuole gettare una luce positiva sull'azienda, lo spot si concentra sulle vendite.
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La legge sul diritto d‘autore protegge ogni opera musicale che sia stata creata da una persona e che abbia un carattere individuale. Oltre alla musica, sono protette anche altre opere acustiche, che hanno un carattere individuale non attraverso i suoni, ma attraverso l'uso dei rumori. Tutte queste opere sono protette a prescindere dal loro valore o scopo. Una sinfonia è quindi protetta alla stregua di un jingle radiofonico. La SUISA gestisce solo i diritti d’autore della musica non teatrale, cosiddetto «piccolo diritto», che riguardano:
- opere musicali non teatrali, con o senza testo, compresi gli oratori,
- versioni da concerto di opere musicali (drammatiche) teatrali,
- opere musicali a scopo di danza, utilizzate senza danza,
- estratti di opere musicali drammatiche che non comprendono un intero atto e la cui esecuzione o emissione alla radio non superi i 25 minuti oppure i 15 minuti nel caso di emissioni televisive,
- opere musicali contenute in film o altre opere audiovisive o multimediali (ad eccezione delle opere musicali drammatiche filmate).
La SUISA è responsabile dei diritti di esecuzione, dei diritti di emissione e di ritrasmissione, della ricezione pubblica, della messa a disposizione del pubblico (diritti online), dei diritti di riproduzione (ossia la produzione di supporti sonori e audiovisivi o di file audio), nonché delle indennità sui supporti vergini e delle indennità di noleggio.