La musica e le trasmissioni televisive offerte in camere di hotel e case di vacanza sono soggette a indennità
Martedì la Commissione della scienza, dell’educazione e della cultura del Consiglio degli Stati (CSEC-CN) discute la revisione della legge sul diritto d’autore. Uno dei punti più controversi riguarda l’eventuale obbligo per gestori di hotel, locatori di case di vacanza e altri operatori analoghi di pagare le indennità sui diritti d’autore relative alle trasmissioni radio e televisive offerte nei propri spazi. Una perizia giuridica, effettuata dall’Università di Losanna e commissionata dalla SUISA, condivide il mantenimento di tale obbligo.
La revisione della legge sul diritto d’autore (LDA) si basa su un compromesso raggiunto dal gruppo di lavoro sul diritto d’autore (AGUR 12). Tutte le parti sono riuscite a trovare un posizione di compromesso. Qualora l’iniziativa parlamentare Nantermod venisse accolta a posteriori nella revisione della LDA, i presupposti del compromesso verrebbero a cadere: in tal caso, infatti, l’utilizzo di film, video e musica in camere d’hotel, case di vacanza, ospedali e centri di detenzione verrebbe considerato come uso privato, sebbene sentenze precedenti del Tribunale federale e del Tribunale amministrativo federale sostengano il contrario. Il Tribunale amministrativo federale e, in ultima istanza, il Tribunale federale (sentenza del 13 dicembre 2017) confermano: «La diffusione di trasmissioni radio e televisive nelle camere di hotel o in altri esercizi ricettivi è soggetta all’obbligo di indennità in virtù del diritto d’autore.»
Le società di gestione sono contrarie ad una modifica dell’articolo 19, capoverso 1 lettera d della LDA. Alla stessa conclusione è giunta anche una perizia giuridica del prof. Ivan Cherpillod (Università di Losanna), commissionata dalla SUISA.
La perizia illustra come un’allentamento delle regole vigenti violerebbe la Convenzione di Berna. Qualora la Svizzera decidesse di attenersi agli obblighi internazionali, le nuove disposizioni si ripercuoterebbero sugli operatori culturali svizzeri. Le loro opere potrebbero essere utilizzate liberamente, mentre le opere di autori e interpreti stranieri resterebbero comunque soggette all’obbligo d’indennità. Di conseguenza, gli operatori culturali svizzeri risulterebbero discriminati. Il regolamento entrerebbe in conflitto anche con il World Copyright Treaty WCT e con l’accordo di libero scambio TRIPS dell’OMC. Tale situazione potrebbe avere come conseguenza l’adozione di sanzioni economiche contro la Svizzera.