Regolamento di ripartizione: disposizioni dell’Istituto della Proprietà Intellettuale

L’Istituto Federale della Proprietà Intellettuale (IPI) ha approvato le seguenti modifiche del Regolamento di ripartizione della SUISA:

Il rispettivo link rimanda al testo della decisione che, tuttavia, è disponibile solo in tedesco. Le singole modifiche al Regolamento di ripartizione sono pubblicate in tedesco, francese e italiano nel Foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC).

«Ripartizione delle entrate derivanti dalla tariffa 3c / Revisione della cifra 5.5.4», pubblicata nel FUSC del 14.05.2024.

La SUISA deve ripartire il prodotto della sua gestione proporzionalmente al reddito di ogni opera (Art. 49 cpv. 1 LDA). Tuttavia, se tale ripartizione comporta spese eccessive, la SUISA può stimare l’entità del reddito (Art. 49 cpv. 2 LDA). Per quanto riguarda le indennità senza programma, il Regolamento di ripartizione prevede alla cifra 5.3.2 che esse vengano attribuite alle classi di ripartizione (CR) in cui predominano le opere di un genere identico o simile. Le attribuzioni dei singoli introiti tariffari stabilite nel Regolamento di ripartizione devono quindi tenere conto di questo principio e devono essere riviste di tanto in tanto per garantire che il repertorio utilizzato sia ancora comparabile. In questo contesto si inserisce la presente revisione delle attribuzioni degli introiti tariffari della TC 3c. Le attribuzioni alla CR 5 (rappresentazioni in chiesa) e alla CR 9D (proiezioni di supporti audiovisivi al di fuori dei cinema) saranno sostituite, poiché il repertorio corrispondente è già adeguatamente coperto da altre attribuzioni. Al posto di queste due classi di ripartizione, verrà effettuata una nuova attribuzione nella misura del 20,5% alla CR 12B (esecuzioni di musica ricreativa da supporto sonoro).