Utilizzi all’estero
La SUISA ha stipulato accordi di reciproca rappresentanza con oltre 100 società di gestione estere. In questo modo, la SUISA rappresenta i membri di queste società consorelle in Svizzera e le società consorelle rappresentano i membri della SUISA all'estero.
Per esempio, se l'opera di un autore svizzero viene eseguita all'estero, l'organizzatore locale deve pagare l'indennità per i diritti d'autore alla società di gestione locale. Quest'ultima versa il denaro alla SUISA, che a sua volta lo trasferisce agli autori.
Come ottenere dei compensi?
La nostra società consorella nel paese di utilizzo si occupa della concessione delle licenze secondo le sue tariffe e inoltra le indennità per i diritti d’autore alla SUISA in base al suo regolamento di ripartizione.
Una volta ricevuto il conteggio completo della società consorella, la SUISA provvederà a versarvi le indennità dovute su base trimestrale.
Perché non ricevo niente?
Questo può avere ragioni molto diverse a seconda del paese, poiché dobbiamo rispettare la legislazione e le tariffe delle nostre società consorelle all'estero. Pertanto, può accadere che alcuni singoli utilizzi non si traducano in una remunerazione. Altre ragioni possono essere, per esempio, la mancanza di una documentazione dell’opera o di programmi. È quindi importante che venga sempre consegnato all’organizzatore un programma.
Come ottenere comunque dei compensi?
Se avete denaro in sospeso per usi all’estero, vi invitiamo a comunicarcelo con tutte le informazioni necessarie in modo che possiamo controllare con la rispettiva società consorella. In pratica: se siete a conoscenza di usi delle vostre opere all'estero, vi preghiamo di informarci immediatamente.
Come si compone l'importo?
Ogni paese e società consorella ha la sua legislazione, le sue tariffe e i suoi regolamenti di ripartizione. L’importo delle indennità può variare molto ed è spesso inferiore all’indennità per gli usi in Svizzera.
Quanto dura il periodo di reclamo?
Vi raccomandiamo di informarci degli usi delle vostre opere all'estero il più presto possibile in modo tale da poter richiedere le licenze e la ripartizione alla nostra società consorella in modo tempestivo.
Il periodo di reclamo effettivo varia da società di gestione a società di gestione e dipende quindi dal luogo in cui la vostra musica è stata eseguita.
Di regola, il periodo di reclamo è di tre anni dalla data di utilizzo. Le eccezioni nella categoria delle esibizioni dal vivo nei bar e simili sono, per esempio, ASCAP (USA) con un periodo di reclamo fino all'inizio di maggio dell'anno successivo e PRS (UK) con un periodo di reclamo di un anno. Inoltre, alcune società consorelle hanno un limite di reclamo a seconda dell'importo.
A quanto ammontano le spese amministrative che la SUISA detrae dalle mie entrate provenienti dall'estero?
Deduciamo il 4% di spese amministrative dall'importo di conteggio ricevuto dalla società consorella. Sono riservate le disposizioni sull'imposta alla fonte.
La SUISA è a conoscenza di tutte le utilizzazioni del repertorio svizzero all'estero?
No. La SUISA non riceve alcuna informazione dagli utenti di musica stranieri su quale musica riproducono (emittenti radio e televisive straniere, ecc.). Gli utenti di musica stranieri fanno capo solo alla loro società di gestione locale.
Poiché può succedere che le nostre società consorelle non registrino e fatturino un uso, vi raccomandiamo di informarci voi stessi sugli usi di cui siete a conoscenza all'estero. In questo modo possiamo verificare la ricezione del pagamento o informare la società consorella responsabile dell'uso. Si prega di inviare le seguenti informazioni sul tipo di utilizzo:
Esecuzioni
- Data dell'esecuzione
- Interprete
- Luogo dell'esecuzione (con indirizzo)
- Organizzatore (con indirizzo)
- Set list (lista delle opere eseguite)
Emissioni
- Data o periodo di emissione
- Interprete
- Nome dell'emittente radio o televisiva
- Paese di origine dell'emittente
- Nome del programma (se conosciuto)
- Titolo dell'opere trasmessa
Supporti sonori
- Data di pubblicazione
- Interprete
- Nome dell'etichetta / produttore
- Paese di origine dell'etichetta / produttore
- Numero di catalogo
- Titolo del supporto sonoro
Ricevo delle indennità se le mie opere vengono utilizzate all'estero?
Nel settore offline (esecuzioni, emissioni, supporti sonori, ecc.), la SUISA non gestisce direttamente i vostri diritti all'estero, ma trasferisce la gestione dei diritti a società di gestione straniere. Se la vostra musica è utilizzata in un territorio non coperto da un accordo di reciproca rappresentanza, non riceverà alcuna remunerazione tramite la SUISA.
Il conteggio delle indennità sarà effettuato in conformità con le disposizioni, le tariffe, le regole di ripartizione e i contratti applicabili nel rispettivo paese alla data di conteggio prevista a tal fine dalla società consorella. Pertanto, bisogna prevedere un tempo di trattamento più lungo per gli usi all'estero.
La mia musica è utilizzata all'estero. A quanto ammonteranno le mie indennità?
È quasi impossibile dire in anticipo quanto sarà l'indennità per un uso particolare. Questo perché l'importo può essere influenzato da una varietà di criteri: Per esempio, se la vostra musica è suonata da un'emittente radio, l'importo può dipendere dalla durata, dal numero di ascoltatori, dal tipo di musica, dall'orario del giorno e dal tipo di emittente radio. Gli importi possono quindi anche variare di anno in anno. Ogni società consorella ha le sue proprie regole che determinano se e quanto denaro viene pagato per un uso.
Sono appena tornato da un tour internazionale. Quando riceverò le mie indennità dai rispettivi paesi?
Poiché ogni società consorella determina autonomamente il suo modo di operare, i tempi di pagamento delle indennità possono variare notevolmente. A condizione che un uso venga fatturato sulla base di un programma e che tutti i criteri rilevanti per la ripartizione siano soddisfatti (programma presente, pagamento dell'importo di licenza da parte del licenziatario, documentazione dell'opera valida, etc.), prevediamo una durata di trattamento di almeno 1 o 2 anni. È possibile accorciare i tempi procedendo nella maniera seguente:
- dichiarare tutte le opere eseguite alla SUISA in tempo utile;
- informarsi presso l'organizzatore in loco sulle regole locali;
- compilare correttamente il formulario del programma in loco e consegnarlo all'organizzatore, che lo inoltrerà alla società consorella competente;
- annunciare alla SUISA le utilizzazioni.
La mia co-autrice ha già ricevuto le indennità per l'uso nel suo paese dalla propria società di gestione. Che fine ha fatto il mio pagamento?
Poiché le società consorelle di solito effettuano i pagamenti contemporaneamente ai propri membri e alle società consorelle straniere, ci sono sempre dei ritardi. Tuttavia, non appena la SUISA avrà ricevuto i dati e il bonifico bancario da parte della società competente, i diritti d'autore saranno versati ai beneficiari con il conteggio trimestrale.
La mia canzone viene trasmessa da un'emittente radio straniera. Sarò remunerato per quest'uso?
Dipende se la vostra canzone è inclusa nel programma che l'emittente radiofonica deve consegnare alla società di gestione competente. Le emittenti radiofoniche locali e online non sono generalmente obbligate alla consegna di programmi, poiché i loro diritti di licenza sono molto bassi e non favoriscono la ripartizione per programma.
Inoltre, tra le società di gestione è comune un sistema di sampling (campionamento). In questo contesto, sampling significa che le società richiedono informazioni su ciò che è stato trasmesso alla radio o alla televisione in determinati giorni o in determinate settimane. Solo se la vostra musica è inclusa in tale sample, sarà remunerata di conseguenza.
Ho ricevuto un'indennità per una prestazione dal vivo all'estero. Tuttavia, dal conteggio non è chiaro di quale prestazione si tratti.
A differenza dei conteggi nazionali, è possibile mappare i dettagli di un determinato uso nei nostri conteggi esteri solo se questi sono inclusi anche nei dati della società consorella. Sfortunatamente, questo non è sempre il caso.
Regole speciali di ripartizione per le prestazioni dal vivo
negli Stati Uniti
Negli Stati Uniti sono attive diverse società di gestione dei diritti d'autore (le cosiddette Performing Rights Organisations o PRO), come ad esempio ASCAP, BMI o SESAC. Di regola, le esecuzioni dei membri della SUISA sono gestite dall'ASCAP e solo in casi eccezionali da un'altra PRO.
Inoltre, vengono ripartite indennità per le esecuzioni sinfoniche, i "recitals" e gli spettacoli educativi. Tuttavia, questi sono di solito soggetti a un processo di sampling. In questo contesto sampling significa che vengono prese in considerazione solo le esecuzioni in determinati giorni o in determinate settimane.
ASCAP si impegna a identificare le esecuzioni pubbliche in ognuno degli oltre 700.000 esercizi autorizzati. Per ASCAP non è economicamente vantaggioso tenere traccia di tutte le esecuzioni in bar, club e altri "licenziatari generali" perché dati accurati sulle esecuzioni non sono disponibili e i diritti di licenza pagati da questi esercizi sono relativamente esigui. Questi esercizi di solito acquistano una licenza generale per l'uso di musica. Per assicurarsi che gli autori non rimangano completamente a mani vuote per gli usi della musica in tali "performance pop dal vivo", ASCAP ha avviato il cosiddetto programma OnStage, attraverso il quale gli autori possono richiedere un compenso per gli usi nell'anno precedente. Potete notificarci tali esecuzioni entro il 31 marzo dell'anno successivo, in modo che da garantire che la documentazione pertinente venga presentata ad ASCAP in tempo utile.
ASCAP vi verserà delle indennità se la vostra opera è stata eseguita durante una delle Top 300 Tours, ovvero le 300 tournée con i maggiori incassi all'anno.
Prestazioni dal vivo nel Regno Unito
La società consorella britannica PRS paga le indennità per i diritti d'autore solo per i concerti in occasione di grandi eventi. Per esecuzioni dal vivo in pub, discoteche e piccoli locali, gli autori possono richiedere un piccolo compenso nell'ambito del "PRS Gigs and Clubs Scheme". Vi preghiamo di notificarci tali esecuzioni entro e non oltre 11 mesi dall'esecuzione, in modo da garantire l'inoltro tempestivo della documentazione pertinente a PRS. Ulteriori informazioni possono essere trovate qui: https://www.prsformusic.com/royalties/live-performance-royalties.